La firma digitale è l'equivalente elettronico della firma autografa, ed ha lo stesso valore legale.
Associata ad un documento elettronico ne garantisce:
Valore legale: il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Autenticità: garanzia dell'identità di chi firma.
Integrità: garanzia che il documento non è stato manomesso dopo la sottoscrizione della firma.
Non ripudio: l'autore non può disconoscere il documento firmato.
La firma digitale è attiva limitatamente alle polizze del Ramo Cauzioni.
Polizze in formato elettronico firmate con firma digitale
Il documento polizza generato nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009, e deliberazione CNIPA N.45 del 21 Maggio 2009, nello specifico formato (estensione .p7m) leggibile tramite un tool ad-hoc può essere scaricato e verificato
Riferimenti Normativi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
Deliberazione CNIPA N.45 del 21 Maggio 2009.